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Accesso civico

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Accesso civico (art. 5, comma 1 del d.lgs. 33/2013)

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. 33/2013, l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo ad Ancilab di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione mediante lo strumento dell’accesso civico.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Dott.ssa Onelia Rivolta.
Titolare del potere sostitutivo: Dott. Alessio Zanzotterainfo@ancilab.it.

Ancilab, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta può essere inviata tramite:

  • Posta ordinaria tramite A/R e indirizzata a AnciLab, Via A. Rovello 2 –  20121 Milano.
  • Posta elettronica certificata: info@pec.ancilab.it
  • Posta elettronica (allegando la copia di un documento di identità in corso di validità: info@ancilab.it

Accesso Generalizzato (art. 5, comma 2 del d,lgs. 33/2013)

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.”

Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici, che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.

I limiti per i quali l’accesso può essere rifiutato, limitato o differito sono previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.

L’istanza va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza tramite:

  • Posta ordinaria tramite A/R e indirizzata a AnciLab, Via A. Rovello 2 –  20121 Milano.
  • Posta elettronica certificata: info@pec.ancilab.it
  • Posta elettronica (allegando la copia di un documento di identità in corso di validità: info@ancilab.it

 L’ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l’ufficio competente provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, è possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Dott.ssa Onelia Rivolta.

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